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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI C/C ENTRO FINE GIUGNO Economia 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI C/C ENTRO FINE GIUGNO

L’articolo 25 del nuovo Decreto Rilancio contiene una agevolazione completamente nuova per le imprese: il contributo a fondo perduto.
Per il mese di Maggio è prevista la nuova formula del “Contributo a fondo perduto” erogato dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto arriverà entro fine giugno e sarà disponibile in pochi giorni sul conto corrente. Il tempo di fare le verifiche che saranno veloci per evitare le frodi.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di avere già pronta una bozza di istanza e conta di pubblicare già la settimana prossima il provvedimento che darà il via alla procedura.
Le tempistiche sono serrate: la sfida è far arrivare il prima possibile i fondi sui conti correnti degli aventi diritto.
L’obiettivo è quello di avere tutto pronto per metà giugno con gli accrediti a partire dal 24 giugno. Questo almeno nelle intenzioni dell’Agenzia.
Nel momento in cui arriveranno le istanze passerà almeno una settimana per effettuare le verifiche su chi richiederà i fondi.
In particolare l’attenzione è concentrata su una delle caselle da spuntare nell’istanza che è quella relativa alla certificazione antimafia per cui dovranno essere fatte le verifiche prima di erogare i fondi.
Il contributo a fondo perduto spetta a:
• tutti i soggetti che conseguono reddito di impresa, in qualunque forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, ma anche enti non commerciali, nell’ambito delle attività commerciali svolte);
• i professionisti titolari di partita IVA
• i soggetti titolari di reddito agrario con partita IVA.
Sono esclusi:
• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
• gli enti pubblici;
• gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni;
• i professionisti iscritti alla gestione separata (che, oltre ai 600 euro di Aprile, se rispettano le condizioni previste godono del bonus 1.000 euro Inps di cui al comma 2 dell’art. 89);
• i lavoratori dello spettacolo (che fruiscono per Aprile e Maggio dell’indennità da 600 euro di cui al comma 9 dell’art. 89);
• i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza di diritto privato (Ordini professionali).
I commi 3 e 4 dettano le due condizioni necessarie per l’ammissione al contributo:
• che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per quelli con periodo coincidente all’anno solare);
• che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque ma nella misura minima).
Il contributo a fondo perduto è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di Aprile 2020 rispetto a quelli del mese di Aprile 2019.
Sul requisito della soglia dei ricavi l’Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di indicare la stima di appartenenza alla soglia e non di riportare il dato venendo incontro alla difficoltà di reperire l’ informazione puntuale.
In relazione al livello di ricavi e compensi maturati nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto il contributo si determina applicando a tale differenza le seguenti percentuali:
• il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro,
• il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000,
• il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.
In ogni caso alle persone fisiche spetta un importo minimo di € 1.000,00 e per le persone giuridiche € 2.000,00.
Facciamo un esempio: ipotizziamo che una impresa abbia conseguito dei ricavi 2019 annui per € 800.000,00 (rientra quindi fascia B -15%) e che presenti ricavi nel mese di Aprile 2019 per € 75.000,00 ma ricavi in Aprile 2020 per € 35.000, in questo caso l’impresa avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari ad € 6.000,00 (decremento € 40.000,00 x 15%).
Il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili.
Sono esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi.
Il contributo non è soggetto ad Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto mediante una istanza telematica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate mediante i servizi Entratel/Fisconline accessibili mediante SPID, smart card CNS o le usuali credenziali rilasciate dall’Agenzia.
L’istanza potrà anche essere presentata per conto dell’interessato da un intermediario abilitato purché quest’ultimo sia già stato precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale o di fatturazione elettronica.
Il contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un prossimo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle istanze presentate l’Agenzia delle Entrate procederà ad accreditare il contributo spettante alle imprese sul c/c bancario o postale delle imprese.
Un punto dibattuto è quello relativo alla possibilità di correggere o meno l’istanza una volta che è stata presentata in via telematica.
Una volta inoltrata la domanda sembrerebbe essere esclusa l’ipotesi di correggere il dato comunicato,mentre starebbe prevalendo l’ipotesi l’idea di poter inviare istanze successive che annullino le precedenti.In questa ipotesi l’Agenzia esaminerà e liquiderà solo l’ultima istanza inviata dal contribuente.
L’istanza sembra presenti un intoppo, in quanto vi è la necessità di autocertificare il rispetto della normativa antimafia dichiarando che gli interessati (amministratori, soci di maggioranza, consorziati, etc.) non ricadono nei divieti di concessione di contributi da parte dello Stato per l’applicazione dell’art. 67 del DLgs. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione ai fini dell’Antimafia).
La sanzione per chi rilascia una autocertificazione di regolarità antimafia nel caso in cui uno degli obbligati risulti privo dei requisiti prevede la pena della reclusione da 2 a 6 anni, oltre all’applicazione della confisca (art. 322-ter codice penale) ed alle “tradizionali” sanzioni fiscali tra il 100% e il 200% della somma indebitamente ricevuta.
Inoltre è anche richiamato l’art.316-ter del codice penale che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
All’interno di una società potrebbero esserci più soggetti tenuti alla verifica antimafia per cui si auspica una più chiara identificazione delle responsabilità in caso di mancanza dei requisiti autocertificati.
Di sicuro l’intermediario abilitato della trasmissione dell’istanza dovrà prestare particolare attenzione a questo aspetto acquisendo nell’espletamento dell’incarico tutte le opportune dichiarazioni e manleve rilasciate esplicitamente non solo dal legale rappresentante ma da tutti gli interessati.







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